ASSOCIAZIONE
“DANILO RUZZA”
DONATORI MIDOLLO OSSEO
STATUTO
Articolo 1
Costituzione
1. E’ costituita ad Adria con sede nei locali di Piazza Bocchi 1, l’ASSOCIAZIONE “Danilo Ruzza” – Donatori Midollo Osseo – Provincia di Rovigo.
Articolo 2
Finalità
1. L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua nazionalità, religione, ideologia politica e si prefìgge i seguenti scopi:
a) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo, delle cellule staminali e relativo trapianto;
b) promuovere iniziative atte ad incrementare il numero degli associati, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
c) promuovere la costituzione di gruppi volontari i quali dovranno operare nell’ambito territoriale di competenza, con le stesse finalità dell’Associazione e nel rispetto degli indirizzi forniti dalla medesima;
d) collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l’espletamento della tipizzazione medesima;
e) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali;
f) essere di supporto logistico, economico e materiale al donatore rivelatesi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di midollo;
g) aiutare chiunque abbia problemi inerenti il trapianto di midollo allogenico;
h) essere di supporto all’organizzazione medica preposta al funzionamento dei registri regionali e del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
i) promuovere la cultura della donazione nel suo senso più ampio anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato.
Articolo 3
Attività non lucrativa
- L’associazione “Danilo Ruzza” – Donatori Midollo Osseo non ha alcuno scopo commerciale e di lucro nello svolgimento della propria attività dei propri scopi.
- Potrà svolgere qualsiasi attività economica e finanziaria i natura commerciale marginale ai sensi della L. 266/91.
- Potrà anche accedere a contributi, convenzioni e sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle leggi e normative regionali, nazionali e comunitarie, provinciali e comunali.
Articolo 4
Soci
- Sono SOCI ORDINARI (donatori) tutti quei cittadini che, iscritti al Registro Donatori Midollo Osseo, di cui accettano il principio che la donazione è volontaria, anonima e gratuita, aderiscano all’Associazione. L’iscrizione è gratuita. L’adesione all’organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal presidente o da un suo delegato. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci dell’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa. I soci dell’organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro Il comportamento verso gli altri soci ed all’estremo dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà attuato con correttezza, buona fede ed onestà. Il socio dell’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.
- Sono SOCI SOSTENITORI coloro che versano la quota di iscrizione.
- Sono SOCI ONORARI coloro che si distinguono particolarmente per sostenere l’attività dell’Associazione:
- In conformità al disposto dell’art. 5, 4° comma lettera c) della Legge Regionale Veneto 08.11.83. n. 55, è concessa a ciascun socio la facoltà di recesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Presidente con lettera raccomandata.
- Tutti i soci (ordinari, sostenitori e onorari) hanno diritto di voto e di essere eletti nelle cariche sociali.
Articolo 5
Organi
1. Organi dell’Associazione sono:
a) L’assemblea dei soci;
b) II Consiglio direttivo;
c) II presidente;
d) II collegio dei revisori dei conti.
Articolo 6
Assemblea –generalità
- L’assemblea dei soci dell’Associazione “Danilo Ruzza” - Donatori Midollo Osseo viene convocata almeno una volta all’anno nella sede che il presidente riterrà più opportuna, a mezzo di invito personale all’indirizzo di ciascun socio o a mezzo stampa non meno di 15 giorni liberi prima della data delle riunione.
- Con le stesse modalità potrà essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dai soci presenti. Su proposta di colui che presiede, l’assemblea nominerà un segretario per la redazione dei verbale.
- Il verbale di assemblea viene sottoscritto dal presidente e depositato presso la sede dell’associazione e ogni socio ha diritto di consultarlo.
- Tra la prima e seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
Art.7
Assemblea – presidenza
- 1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dai soci presenti. Su proposta di colui che presiede, l’assemblea nominerà un segretario per la redazione dei verbale.
- 2. Il verbale di assemblea viene sottoscritto dal presidente e depositato presso la sede dell’associazione e ogni socio ha diritto di consultarlo.
Articolo 8
Assemblea ordinaria
- L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con votazione palese.
- Le votazioni potranno anche essere segrete ove l’assemblea lo richieda.
- Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio Direttivo, approva il bilancio, delibera sulle questioni che riguardano gli scopi dell’associazione e su tutti gli affari di rilevante importanza.
- Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.
Articolo 9
Assemblea straordinaria
- L’assemblea straordinaria è valida in 1° convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/50° dei soci.
- L’assemblea straordinaria delibera alle modifiche dello statuto e allo scioglimento e/o cessazione dell’associazione.
Articolo 10
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri eletti dall’assemblea dei soci ed ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo e preventivo annuali;
- rendere esecutive le deliberazioni dell’assemblea dei soci.
- e. deliberare su tutti gli argomenti che non sono di competenza dell’assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri possono essere rieletti. Esso si riunirà almeno ogni sei mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Articolo 11
Presidente
- Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione davanti ai terzi, dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.
- In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 12
Revisori dei conti
- Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Esso elegge nel suo seno il Presidente. Controlla la gestione contabile, verifica il bilancio consuntivo e riferisce con relazione scritta al Consiglio direttivo e all’assemblea.
- Agisce di propria iniziativa o su richiesta motivata anche di un solo membro del Consiglio Direttivo fatta per iscritto e firmata.
Articolo 13
Comitato scientifico
- L’Associazione si avvale per la parte tecnico scientifica della consulenza diprimari o dei loro rappresentanti dei Centri trasfusionali o di eventuali altre strutture pubbliche che attuano la tipizzazione tissutale per i donatori di midollo osseo e dei centri e divisioni cliniche che effettuano il trapianto di midollo osseo.
Articolo 14
Decadenza cariche sociali
- In caso di decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’assemblea, subentra in carica il primo dei non eletti. In caso di decadenza del
Presidente del Consiglio Direttivo questo, reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo presidente. Lo stesso dicasi per decadenza di un membro del consiglio investito di cariche particolari.
Articolo 15
Gratuità cariche sociali
- Tutte le cariche dell’associazione sono gratuite.
Articolo 16
Patrimonio
- L’associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari: a) contributi da enti pubblici o privati; b) contributi sotto forma di dirette donazioni, oblazioni, lasciti, elargizioni e simili e da quote associative e) conferimenti e sovvenzioni e ogni altra entrata patrimoniale che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali le iniziative promozionali.
- Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
- I beni mobili e immobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati: I beni immobili, i beni registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede della stessa.
- 4. L’associazione ha l’obbligo di impegnare gli eventuali avanzi o utili di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Articolo 16 bis
Proventi derivanti da attività marginali
- I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.
- Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi, che devono comunque essere in armonia con le finalità dell’associazione e con i principi della Legge 266/91.
Articolo 17
Convenzioni
1 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sonodeliberate dal consiglio direttivo.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
- La convenzione è stipulata dal presidente dell’organizzazione di volontariato.
- Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
Articolo 17 bis
Dipendenti
- L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
- I rapporti tra l’organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dall’apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
- I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
- L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
- I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
- I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 17 ter
Assicurazione volontari
- I volontari membri del Consiglio Direttivo e coloro i quali saranno scelti dallo stesso per le specifiche attività svolte in seno alla associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della Legge 266/91.
Articolo 18
Bilancio
- L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro il mese di aprile il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre nel medesimo termine all’approvazione dell’assemblea.
- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso
- Il bilancio di previsione contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Articolo 19
Devoluzione dei beni
1. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque nel perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
Articolo 20
Gruppi
- Eventuali gruppi possono essere aperti su approvazione del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno tre persone indicando la sede e il temporaneo responsabile in attesa di eventuali nomine assembleari.
Articolo 21
Regolamento
- 1. L’associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.
- 2. Il regolamento viene deliberato ed approvato dall’Assemblea ordinaria.
Articolo 22
Disposizioni/inali
1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.
